Al sindaco di Olbia Gianni Giovannelli
All'assesorato per la difesa dell'ambiente Dottor Marco Piro
Assessorato delle Politiche sociali e delle Pari opportunità, Tutela degli animali Dottor Tiziano Pinna
Attività produttive, Sviluppo e Marketing turistico, Politiche Comunitarie Dot. Vanni Sanna
IN PERFETTO ACCORDO CON L'ORDINANZA N° 79 DEL 29/09/2003
CHE CITA ****** Preso atto, infine, delle numerose segnalazioni di cittadini, Enti Pubblici e Privati sull’incremento dei casi di randagismo canino, cagionato principalmente dal deprecabile fenomeno dell’abbandono degli animali da parte dei proprietari, nonché di situazioni di maltrattamento degli stessi, e rilevato, a tale proposito, *****che spetta al Comune la funzione di vigilare sull’osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali*******;
Richiamato lo Statuto del Comune di OLBIA;
Vista la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Visti gli Artt. 13,16,18,19 e 20 della legge 24/11/1981 n. 689;
Viste le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n. 571;
Visto l’art. 7 – 7bis del D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell’anagrafe canina”;
ORDINA
1. Nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre cuccioli o adulti appartenenti alle seguenti razze: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino ed incroci fra le succitate razze;
2. Gli animali già presenti nel territorio del Comune devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina del Comune di Olbia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
3. I suddetti cani potranno essere condotti negli spazi pubblici o aperti al pubblico soltanto dal proprietario adulto, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare rigido o a maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba, aventi consistenza e forma tali da impedire all’animale di sfuggire al controllo del proprietario e di mordere;
4. I detentori di cani di qualsiasi razza nonché di altri animali domestici che vengono condotti nelle pubbliche vie, piazze e giardini, dovranno munirsi di paletta e sacchetto o involucri idonei per la raccolta immediata delle deiezioni degli animali, da conferire nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
5. E’ vietato ai cani di qualsiasi razza, in tutto il territorio comunale, l’accesso nelle seguenti aree:
- nei mercati in genere e negli spacci di generi alimentari;
- nei giardini pubblici;
- negli ospedali;
- nei luoghi destinati all’esercizio del culto;
- nei cimiteri;
- nei cinematografi;
- in tutti gli esercizi in genere quando l’esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l’accesso. In tal caso dovrà essere disposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento.
6. Sul territorio comunale è, inoltre, fatto assoluto divieto:
- di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- di abbandonare animali;
- di addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;
- di detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- di effettuare spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le persone, in particolare i bambini, ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;
- ai canili ed ai privati, di cedere animali a qualsiasi istituto o laboratorio di ricerca abilitato ad effettuare vivisezione o sperimentazione animale.
7. Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
8. Ai trasgressori dei precetti di cui ai punti 2, 3, 4 ,5 e 6 della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, oblabile in via breve con Euro 50; nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell’infrazione;
9. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571;
10.****** La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. di Olbia, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del presente provvedimento;********
11. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
12. Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
13. La presente ordinanza ha durata di due anni dalla sua entrata in vigore;
14. Sono revocate le ordinanze n. 123 del 10.9.1998, n. 119 del 26.6.2002 e n. 73 del 15.09.2003.
Chiediamo cortesemente di potenziare il punto 10, per risolvere insieme la piaga creatasi.
Numerose segnalazioni, nonostante l'impegno dei cittadini e Associazioni di volontariato gli abbandoni nel 2008 si sono triplicati, a noi tutti risulta che gli abbandoni provengono dai privati che creano il randagismo nella città, unico motivo cani non sterilizzati e successivo abbandono dei cuccioli in cassonetti, scatoloni, campagne, rifugi, cliniche veterinarie, case di privati giudicati amanti degli animali e sobbarcati fino allo stremo.
CHIEDIAMO UMILMENTE URGENTEMENTE:
IL CENSIMENTO E LA STERILIZZAZIONE OBBLIGATORIA DI TUTTI I CANI E GATTI DI PROPRIETA', COME UNICA SOLUZIONE PER ARGINARE L'EMERGENZA CREATASI.
CON AIUTI PER CHI NON HA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ECONOMICAMENTE.
UN'INDAGINE PER FERMARE GLI AVVELENAMENTI DI MASSA NELLA CITTA' DI CANI E GATTI.
DISTINTI SALUTI
CHILIAMACISEGUA
CHILIAMACISEGUA SEZ OLBIA
SEGUONO LE FIRME DEI CITTADINI DI OLBIA, FRAZIONI E DINTORNI.
E FIRME DEI TURISTI CHE FREQUENTANO LA ZONA.